PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, una commissione per l'utilizzo degli olii vegetali combustibili nella produzione di energia elettrica, nonché per il ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione, di seguito denominata «commissione».
      2. La commissione è formata da esperti nel campo energetico e agricolo, coadiuvati da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle aziende produttrici di olii vegetali combustibili e delle aziende produttrici di energia elettrica. Il numero dei componenti non deve essere superiore a quindici.
      3. Alla commissione sono attribuiti compiti di studio, analisi e monitoraggio delle centrali elettriche a ciclo combinato al fine di redigere un piano di fattibilità relativo al processo di sostituzione del combustibile gas metano con olii vegetali combustibili.
      4. La commissione può organizzare i suoi lavori attraverso la costituzione, al suo interno, di uno o più comitati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5.

Art. 2.

      1. La commissione promuove, di intesa con le organizzazioni di categoria e avvalendosi dell'aiuto delle aziende già operanti nel settore della produzione di olii vegetali combustibili, una campagna nazionale di informazione indirizzata alle aziende agricole e ai coltivatori diretti e finalizzata all'incremento della produzione di beni agricoli e di colture da destinare alla produzione di energia elettrica, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

 

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Art. 3.

      1. La commissione collabora, altresì, con le aziende produttrici di energia elettrica nella predisposizione di un piano nazionale che preveda la graduale utilizzazione di olii vegetali combustibili, unitamente o in alternativa al gas metano. Il piano individua le modalità con cui giungere, nell'immediato, all'utilizzo di una percentuale pari al 10 per cento di olii combustibili vegetali in sostituzione del combustibile fossile e, in prospettiva, alla completa sostituzione degli olii vegetali combustibili ai combustibili tradizionali.

Art. 4.

      1. La commissione resta in carica fino al raggiungimento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
      2. La commissione provvede, inoltre, al monitoraggio del processo di trasformazione, di concerto con le autorità di vigilanza nazionali e regionali, relativamente alla fase di utilizzo degli olii vegetali combustibili negli appositi impianti a ciclo combinato e riferisce periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle eventuali problematiche riscontrate, proponendo, se ritenuto opportuno, modifiche al medesimo processo.

Art. 5.

      1. La commissione, in attuazione dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 1, provvede, in particolare, alla costituzione di un comitato interno per lo studio delle procedure relative al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
      2. Al fine di cui al comma 1, il comitato collabora con gli enti regionali e locali preposti al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
      3. Gli enti di cui al comma 2 predispongono un registro nel quale sono inseriti i dati relativi alle quantità di olii

 

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vegetali usati nelle attività di ristorazione nonché i nominativi dei ristoratori produttori dei medesimi olii. I dati contenuti nel registro sono comunicati con cadenza trimestrale alla commissione.
      4. Gli enti di cui al comma 2 riferiscono, inoltre, con cadenza semestrale, all'Autorità per l'energia e il gas sulla situazione degli stoccaggi degli olii vegetali e trasmettono alla medesima Autorità i dati contenuti nel registro predisposto ai sensi del comma 3.

Art. 6.

      1. L'istituzione della commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico delle società produttrici di energia elettrica.